Art. 2.

      1. La Giornata nazionale si celebra annualmente il 21 marzo, data in cui la tradizione ricorda San Benedetto, fondatore dell'Ordine benedettino e protettore dei bonificatori.
      2. Ai fini della celebrazione di cui al comma 1, gli enti locali assumono ogni utile iniziativa volta a sensibilizzare la popolazione sui temi legati alle opere della bonifica e alla difesa dei valori rurali.